«Nell’Argentina
vige la legge 19 Ottobre 1876 completata
dal Regolamento sullo sbarco degli Immigranti 4 Marzo 1880.
All’art. 5 di detta legge, fra le attribuzioni
degli agenti governativi creati per
promuovere l’immigrazione dell’Argentina (art. 4) si legge al § 2: “Fare
propaganda in favore dell’immigrazione della Repubblica Argentina, facendo
conoscere l sue condizioni fisiche, politiche e social, i suoi rami principali
d’industria, il suo sistema coloniale, i vantaggi offerti all’immigrante
laborioso, il prezzo dei terreni, le facilitazioni per acquistarli, la misura
delle mercedi, il prezzo degli articoli di consumo e quello del prodotto delle
colonie, e tutti quegli altri dati che rispondono ai fini di questa legge;
fornire gratuitamente a tutti gli immigranti le informazioni che questi
chiedessero sulla Repubblica Argentina.”
E
tutto ciò sotto la direzione del Dipartimento
generale d’immigrazione creato sotto l’immediata dipendenza del ministero
dell’Interno (art. 1), il quale
dipartimento, appunto, oltre alla corrispondenza attiva e diretta cogli Agenti d’Immigrazione ecc. (§ 1°) deve proteggere
l’immigrazione che sia onorevole e laboriosa, e consigliare misure per
contenere quella che fosse viziosa ed inutile.
“Fare
contratti per trasporto di immigranti, con una o più compagnie di Navigazione,
assoggettando i contratti all’approvazione del potere esecutivo;
“Provvedere
al collocamento degli immigranti coll’intermedio degli uffici appositi;
Impiegare
tutti i mezzi posti a sua disposizione per favorire e facilitare l’invio degli
immigranti nell’interno del paese;
“Dirigere
l’immigrazione ai punti che dal potere esecutivo, d’accordo con l’Ufficio delle
Terre e Colonie, saranno designati per essere colonizzati.”
Di
più; “Commissioni d’immigrazione”
dipendenti dal Dipartimento centrale (art.
6) debbono per l’art. 8:
1.
“Ricevere, alloggiare, collocare e trasportare gli immigranti da un punto ad un
altro soggetto alla loro giurisdizione.”
2.
“Fare una propaganda attiva in favore della immigrazione nei rispettivi territorio,
dimostrando la natura delle industrie sorte o suscettibili di sorgere in essi,
la misura ed i salari, la bontà del clima e i vantaggi che essi territorio offrono.”
3.
“Promuovere nelle rispettive località, la formazione d’associazioni particolari
per favorire il collocamento degli immigranti”.
4.
“Ottenere dalle autorità di provincia, dai municipio e dai particolari, sussidi
in terre, danari ed oggetti di valre per impiegare a pro’ degli immigranti;
ecc.”
Oltre di ciò la legge sopra
citata contiene negli articoli seguenti altre disposizioni a favore degli
immigranti che meritano di essere integralmente ricordate:
1.
Essere alloggiato e mantenuto a spese della Nazione durante il tempo fissato
negli art. 45, 46 e 47.
2.
Essere occupato nel lavoro od industria esistente nel paese, alla quale
preferisca dedicarsi.
3.
Essere trasferito, a spese dello Stato, al luogo della Repubblica, ove intenda
fissare il suo domicilio.
4.
Introdurre, liberi da ogni diritto, le suppellettili, i vestiti, gli strumenti
agricoli, le ferramenta, i prodotti dell’arte od ufficio che esercita ed un’arma
da caccia, se inmigrante adulto, fino alla concorrenza del valore fissato dal
potere esecutivo.
Art. 15. – “Le
disposizioni dell’articolo precedente sono estensibili, in quanto sono
applicabili alle done ed ai figli degli immigranti, purchè comprovino la loro
moralità e le attitudini industriali, ove siano adulti.”
Art. 16. – “La
buona condotta e le attitudini industriali dell’immigrante potranno attestarsi
con certificati dei Consoli o degli agenti di immigrazione della Repubblica all’estero,
o con certificati delle autorità del domicilio dell’immigrante, legalizzati dai
suddetti consoli ed agenti d’immigrazione della Repubblica.”
Art. 45. – “Gli
immigranti avranno diritto ad essere alloggiati e mantenuti convenientemente a
spese della Nazione, durante i cinque
giornisusseguenti allo sbarco.” […]
Art. 46. – “In
caso di grave infermità che renda impossibile il cambiamento di domicilio, sopo
superati cinque giorni, le spese
susseguenti d’alloggio e mantenimento continueranno ad essere a carico dello
Stato, durante tutto il periodo della malattia.”
“Fuori di questo
caso, la permanenza degli immigranti nello stabilimento per più di cinque giorni, sarà a loro spese,
dovendosi pagare una mezza piastra forte (L. 2,40) al giorno per ciascuna
persona maggiore di 8 anni; e 25 centavos (L. 1.15) per ciascun bimbo
minore di detta età.”
Art. 47. – “Si
eccettuano dal disposto dell’articolo precedente, gli immigranti contrattati
dalla Nazione per le colonie, i quali avranno diritto all’alloggio ed al vitto
sino a tantoche saranno inviati alla loro destinazione.”»
Avv. Cesare
Festa. L’emigrazione nella legislazione
comparata. Castrocaro: Tipografia Moderna, 1904.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.