jueves, 23 de febrero de 2017

Vade-mecum dell'emigrante (1902)




«Dell’emigrante

Emigrante non è soltanto l’uomo povero che abbandona la patria, con viaggio gratuito, ma anche colui che pura vendo una scarsa fortuna e pur essendo riuscito  con gravi sacrifizî economici a riunire i mezzi pel suo trasporto, si allontana per un tempo indeterminato dalla patria per cercare altrove un lavoro più proficuo, tuttochè non abbia l’idea di abbandonarla, ma di farvi ritorno quando che sia.
Agli effetti della Legge 31 gennajo 1901 sull’emigrazione, emigrante è il cittadino che si reca in paese posto al di là del Canale di Suez (escluse le Colonie ed i Protettorati italiani), o in paese posto al di là dello Stretto di Ghibilterra (escluse le coste della Spagna, del Portogallo, della Francia, del Belgio, della Danimarca, della Russia, della Svezia e Norvegia, dell’Inghilterra, dell’Islanda).
Non sono considerati come emigranti gli italiani che partono spontaneamente e a proprie spese e viaggiano oltre il Canale di Suez senza superare il numero di cinquanta.
La legge viene incontro all’emigrante quando è ancora dentro la soglia del paese nativo, col punire coloro che provocano o favoriscono l’emigrazione d’una o più persone contro le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti; col vietare al vettore ed ai supi rappresentanti di exxitare pubblicamente ad emigrare, ferma la disposizione dell’art. 416 del Codice Penale, ossia la pena – inflitta a chiunque, a fine di lucro, induce un cittadino ad emigrare, ingannandolo o con lo addurre fatti insussistenti o col dare false notizie – della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore alle lire cinquecento; col punire con la reclusione fino a sei mesi e colla multa sino a lire mille chiunque con manifesti, circolari o guide concernenti l’emigrazione, pubblica scientemente notizie o indicazioni false, o diffonde nel regno notizie o indicazioni di tale natura stampate all’estero; col prescrivere che le circolari e glu annunzî di qualunque specie fatti da parte dei vettori, debbono indicare: la stazza lorda e netta dei piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell’intero viaggio di andate; col punire con ammenda fino a lire mille il vettore che intrometta tra sè e l’emigrante altri mediatori che non siano i proprî rappresentanti debitamente riconosciuti; col dare facoltà al Ministero degli Esteri, d’accordo con quello dell’Interno, di sospendere l’emigrazione verso una determinata regione, per motivi d’ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi dell’emigrante; col provvedere, nei porti di Genova, Napoli e Palermo e nelle altre città che fossero determinate per Decreto reale, alla nomina di un ispettore dell’emigrazione, investito anche della qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, che eserciti le atttribuzioni seguenti: accertarsi che le navi esibite al trasporto degli emigranti siano idonee al trasporto eseguendo una visita ad ogni partenza; visitare le navi nazionali o straniere ad ogni arrivo e partenza con passeggieri: provvedere al ricovero degli emigranti poveri, sui reclami avanzati dagli emigranti, curando infine che la Legge ed il Regolamento sull’emigrazione siano esattamente osservati; col provvedere infine alla istituzione nei principali centri di emigrazione di Comitati mandamentali o comunali, presieduti dal pretore od in mancanza del giudice conciliatore o dal sindaco o da chi ne fa le veci, e composto di un parroco, di un medico e di un rappresentante di società operaje o agricole locali.
A questi Comitati l’emigrante potrà rivolgersi per avere informazioni circa le formalità da compiersi per ottenere il rilascio del passaporto e gli altri documenti occorrenti per ottenere l’imbarco; quali sieno le condizioni generali del paese in cui intendono di emigrare; quali sieno i mezzi di trasporto, i prezzi dei noli, la durata del viaggio, il nome dei piroscafi, il porto e la data della partenza; infine quali norme debbono seguire per far valere i loro reclami contro i vettori.
Negli Stati ove si dirige a preferenza l’emigrazione italiana, saranno istituiti a cura del Ministero degli Esteri, anche mediante accordi coi rispettivi governi, uffici di protezione, informazioe ed avviamento al lavoro.»

Vade-mecum dell’emigrante. Milano: Società Editrice Sonzogno – Biblioteca del Popolo, 1902.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.