domingo, 26 de febrero de 2017

L'emigrazione italiana nei suoi rapporti col diritto. Saggio, de Luigi Raggi (1903)



«È nostro intendimento di abbozzare un sintetico saggio di trattazione giuridica dell’argomento dell’emigrazione, saggio basato sui criterî generali della Scienza del Diritto, e svolto e portato a compimento con ordine strettamente sistematico.
Nessun studioso del Diritto Amministrativo ignora, quanto sia per lo più rimasta, specie in Italia, trascurata dai giuristi scientifici, fino a qualche tempo fa, tutta la parte speciale di questo Diritto, e particolarmente come sia stato troppo a lingo abbandonato alla pedestre e facile esegesi l’esame, dal punto di vista giuridico pure così importante, di quei principî legislativi che reggono le diverse banche dell’attività cosiddetta sociale dello Stato, tanto nel lato di essa che si profila immediatamente tra lo Stato e i suoi organi, quanto in quello che si delinea tra lo Stato e i sudditi con comandi e divieti.
Sarebbe invece nostro desiderio (conformemente agli esempi dei valorosi seguaci della nuova scuola italiana di diritto pubblico), oltre allo esporre le prescrizioni positive circa la intromissione statuale nel fenomeno dell’emigrazione, riannodare le figure giuridiche che si sviluppano nella specie considerata con i principî generali del Diritto Amministrativo, riconnettere la parte speciale con la parte generale dello stesso.

[...]

Quando è che possiam dire di trovarci in presenza dell’emigrazione?
La risposta a questa domanda è di grande importanza per il buon esito della indagine, perchè, come ben osservava il Boccardo, “indipendentemente dalla intrinseca gravità della quistione e dalla singolare complessità dei dati sui quali riposa, uno dei motivi della incertezza che, dopo tante biblioteche consacrate a trattarlo, circonda ancora il tèma dell’emigrazione, sta, a creder nostro, nella poca esattezza, con la quale si usò comunemente formularlo. Per le questioni scientifiche vale perfettamente l’aforisma sentenziato, dopo Aristotile, da Goethe, per gli intelletti umani: il più arduo còmpito è di trovarne e di segnarne esattamente i limiti”.
Ed in via preliminare notiamo a questo proposito che, se (come vedremo a suo luogo) è a discutersi, e fu discusso, circa la maggiore o minore convenienza di definire e circa il modo di definire nelle prescrizioni di legge le caratteristiche sì dell’emigrazione che della persona dell’emigrante, niuno ha mai contestato che alla scuola e alla scienza (sociale e giuridica) non solo sia utile ma necessaria una delimitazione precisa del fenomeno che si intende di studiare.
E sempre in via preliminare dobbiamo domandarci quale sia il metodo in base alla quale potremo decidere così a priori se l’una piuttosto che l’altra definizione della emigrazione, è più o meno giusta, più o meno corrispondente a verità. Perchè, quando la definizione d’un fatto sociale corrisponde esattamente a qualche cosa che esiste nella realtà, resta sempre questione assai grave il vedere se veramente quel complesso di rapporti che è compreso sotto la definizione costituisce il fenomeno definito, oppure tal fenomeno si cia fornito da una serie di dati rapportati ad altro termine definiente. Se non si è preventivamente d’accordo sopra l’entità e l’estensione del definiendo è assai malagevole stabilire la maggiore o minore esattezza della definizione. Quando la definizione sia logicamente ed etimologicamente corretta, riassuma tutti i dati essenziali del fenomeno che si pretende definire, e lo svolgimento di questi dati non impinga contro leggi o terminologie scientifiche già assodate; non può una definizione respingersi dall’ambito della scienza, solo perchè, partendo da diversi presupposti, si ha un concetto differente del complesso di fatti che si intende raccolto sotto il termine definiente.
Dobbiam quindi avvertire che, secondo noi, in materia (come l’attuale) su cui anche la cognizione volgare ha esercitato la propria indagine, una corretta definizione scientifica del fenomeno potrà allora soltanto aversi quando si coordini il complesso delle note che caratterizzano e distinguono i fatti sociali sottoposti dal sapere comune al termine “emigrazione” con le leggi e il linguaggio scientifico già accolti e prefissati.
In base a questo processo, noi riteniamo possa giungersi alla seguente definizione, da prendere come punto di partenza. Il fenomeno sociale dell’emigrazione consiste nel passaggio volontario di un numero qualunque d’individui residenti in uno Stato nel territorio d’un altro Stato, o in quello di una colonia o possedimento del primo Stato, coll’intenzione di risiedervi per un dato periodo di tempo, esercendo o impiegando ivi le proprie forze di produzione e di consumo, attendendovi cioè a una data industria, professione, arte, commercio o mestiere, o vivendo a carico o insieme ad altro individuo che attende appunto ad una delle accennate applicazioni.
Analizziamo un momento gli elementi che convergono nella posta definizione.
Indice e caratteristica sostanziale della emigrazione è il cambiamento di residenza che avviene per parte d’una quantità d’individui.
Ma questo cambiamento di residenza (presa la parola residenza non nel senso specifico giuridico, ma nel senso generico ed usuale del vocablo), perchè possa farsi rientrare sotto il concetto di “emigrazione”, occorre che avvenga dal territorio statuale a quello d’un altro Stato o d’un possedimento o colonia del primo.
Non dipende se non dal linguaggio empirico comune il criterio in seguito al quale un mutamento di residenza che avvenga ad es. nell’interno d’uno Stato non ricade sotto il fenomeno emigratorio. E se lo si vuol tradurre almeno con terminologia scientifica, bisogna (secondo noi) così rilevarlo: è emigrazione il mutamento di residenza che abbia luogo dal territorio d’una persona di diritto pubblico al territorio d’un suo possedimento o colonia, o a quello di altra persona di diritto pubblico, con cui la prima sia collegata da un rapporto soltanto di diritto internazionale. Così i cambiamenti di residenza che avvengono da un comune rurale ad un comune cittadino non sono compresi nell’emigrazione; non lo sono i passaggi da una regione ad un’altra nello stesso Stato; non quelli che si verificano tra due Stati di uno Stato Federale.[1] Sono emigrazione i passaggi dallo Stato alla colonia, quelli (ad es.) tra Stati d’una Confederazione, quelli fra Stati tra cui corra il vincolo della cosiddetta unione personale.
In secondo luogo occorre che il cambiamento di residenza sia volontario.
Non è qui il luogo di abbandonarsi a discussioni trascendentali e metafisiche sopra questo estremo, riannodandolo ad una delle più tormentose e tormentate questioni della filosofia; nè di indagare se questa volontà si determini o meno necessariamente e spinta fatalmente da elementi ad essa estrinseci; nè se la legge dei grandi numeri faccia apparire regolare e fisso ciò che erroneamente si può  ritenere prodotto dalla volontà conscia, autonoma e indipendente degli individui.
Ma è certo però che (determinata o meno, spontanea o meno) è necessario, inerendo all’uso normale del vocabolo “emigrazione”, l’intervento della volontarietà nella decisione del cambiamento di residenza: [2] un singolo, espulso coattivamente da un aggregato sociale, non è un emigrante.
Perciò a ragione osserva il Rümelin “che mentre le nascite e le morti appaiono come fenomeni fisiologici della vita individuale, le emigrazione, altro fattore del movimento della popolazione, sono il prodotto di un atto volontario dell’uomo”.
E indifferente invece Ioltre il rapporto di mero fatto della residenza) il rapporto giuridico che collega l’emigrante con lo Stato da cui parte. Tal rapporto potrà avere un valore (e lo vedremo in seguito) relativamente alla ingerenza del potere statuale nel fenomeno migratorio, ma dal punto di vista sociale l’individuo che abbandona volontariamente uno Stato (ove risiede) per passare in un altro, sia o no suddito o cottadino del primo, è sempre un emigrante.
Necessario da ultimo onde caratterizzare l’emigrazione è l’elemento intenzionale, richiamato e descritto nella definizione.
Ad ed. chi vive d’entrata e si trasferisce all’estero onde godere a piacimento dle proprio patrimonio non contribuisce all’emigrazione, come non è emigrante chi si reca all’estero per ragione di ufficio pubblico esercitato nel proprio paese, per amore di studio, per viaggio di diletto, per visitarvi un parente, esclusivamente per isfuggire ad una pena.
Non tutti adunque gli individui che cambiano residenza, e da uno Stato passano in un altro, sono emigranti.
Riteniamo invece non dover costituire parte integrante del concetto sociale dell’emigrazione lo estremo dell’“animo di stabilirse durevolmente all’estero” o quello più radicale, ma analogo, “dell’animo di stabilirsi all’estero senza speranza, nè pensiero di ritorno”, estremi che taluno vorrebbe aggiungere a quelli da noi elencati.
La diversità tra gli intendementi che inducono all’emigrazione; le diversità cioè tra quello di stabilirsi per poco, e tra quello di stabilirsi durevolmente o per sempre altrove, può contribuire a dinstinguere, secondo gli stessi, diverse specie di emigrazione, ma l’emigrazione sussiste sempre, purchè un individuo, trasportando all’estero la propria residenza per ivi esercitare la propria forza di lavoro e la propria potenzialità di consumo, sia animato dall’intenzione di soggiornare all’estero a tale scopo per un qualunque periodo di tempo.»

Luigi Raggi, L’emigrazione italiana nei suoi rapporti col diritto. Saggio. Città di Castello: S. Lapi Tipografo Editore, 1903.




[1] Si noti però che è gravissima quistione se il rapporto che esiste fra lo Stato Federale e gli Stati-membri, e questi Stati-membri fra loro sia un rapporto meramente di diritto pubblico interno, oppure affetti anche il diritto pubblico estermo.
[2] Se l’emigrante non ha ancora la capacità fisica o giuridica d’una volontà, occorre che la volontarietà e l’elemento intenzionale sussistano in chi ne ha la rappresentanza legale.

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