«Il disegno di legge sulla emigrazione,
presentato alla Camera dei deputati, nella tornata del 15 dicembre dello scorso
anno, da S. E. l’on. Crispi, dovrebbe, secondo la relazione ministeriale,
essere particolarmente rivolto ad impedire gli abusi degli agenti e delle
agenzie di emigrazione.
Nessuno, secondo il progetto dell’on.
Crispi, può, senza licenza, “fare operazioni come agente di emigrazione”; la
licenza dura un solo anno, e viene rilasciata soltanto a coloro, che, oltre a
moltissimi altri requisiti, depositino una cauzione da L. 1000 a L. 3000 di
rendita, che possa servire di garanzia (art.
3) per i possibili danni “subiti dall’emigrante per colpa o fatto dell’agente”.
Non può l’agente di emigrazione “chiedere agli emigranti, nè accettare da essi
alcun compenso, sotto qualsivoglia nome o titolo per la sua mediazione” (art. 4). Gli agenti anche provvisti di
licenza ministeriale, non possono, senza una speciale “autorizzazione del
Ministero dell’interno” percorrere le provincie, personalmente, o per mezzo di
altre persone, incaricate di promuovere arruolamenti. “Potrà il Ministero
limitare l’arruolamento, così quanto alle provincie nelle quali possa farsi,
come quanto ai paesi pei quali sia destinato” (art. 5). Chiunque senza regolare licenza e, a fine di lucro, “consiglia,
induce, eccita i cittadini dello Stato ad emigrare, fornisce e procura imbarco
agli emigranti, interviene come mediatore tra gli emigranti e gli armatori, o
chi li trasporta, o al porto d’imbarco, o al luogo di destinazione; e in altri
modi, personalmente, o per mezzo d’altri, con informazioni verbali o con
scritti o stampati si adopera a promuovere l’emigrazione” è punito “coll’arresto
da 1 a 6 mesi e colla multa da 500 a 5000 lire” (art. 6). Oltre che alla legge gli agenti devono sottostare per l’esecuzione
della..... legge, ed a quelle altre che il Ministero dell’Interno, al bisogno sarà
per dare in relazione alla emigrazione” (art.
8).
Da tutte queste disposizioni risulta
assai chiaramente che l’on. Crispi, credendo anch’egli che l’emigrazione sia
dannosa, intenda limitarla, rendendo più difficile i rapporti fra l’agente di
emigrazione e l’emigrante, e creando alle agenzie una posizione difficile e
pericolosa. Se agli agenti è vietato accettare dagli emigranti “alcun compenso
sotto qualsivoglia nome o titolo”, non potendo ammettere, fra tanti ostacoli,
esercitino il loro mestiere semplicemente per diletto, non era meglio
sopprimere le agenzie? Oltre tutte le
onerose condizioni del disegno di legge, gli agenti dovranno anche sottostare al
regolamento, e a tutte quelle disposizioni che il Ministero dell’interno
crederà dare. Il Ministero ha piena facoltà, adunque, di creare agli agenti
quegli ostacoli che crederà, e, naturalmente, di limitare l’emigrazione a suo
piacimento. Ma non era meglio, in un brevissimo disegno di legge, dichiarare,
come crederà, il numero degli emigranti di ogni provincia? E non che io non
abbia fiducia personale nell’on. Crispi. Io non faccio, per nulla, questione di
personalità, nè, d’altra parte, si ha l’obbligo di aver fiducia anche nei suoi
successori.
Ma quel che è grave, e che mi sembra a
dirittura una violazione aperta di ogni sentimento di libertà individuale, è il
diritto che l’art. 5 del disegno di legge concede al Ministero dell’interno di
limitare l’arruolamento “così quanto alle provincie nelle quali possa farsi,
come quanto ai paesi pei quali sia destinato”. Perciò, quando un qualunque
ministro dell’interno crederà esagerata la emigrazione di una provincia, potrà
facilmente, non concedendo licenze agli agenti, e, vietando gli arruolamenti,
sotto qualunque pretesto, arrestarla.
L’art. 7 del disegno di legge punisce
coll’ammenda fino a lire 1000 “gli ecclesiastici, i sindaci, i segretari ed i
maestri dei Comuni che con esortazioni scritte o verbali promuovono l’emigrazione
anche senza fine di lucro”. Il
Ministero non ha insomma alcuna fiducia negli uffiziali del Comune: essi non
potranno a dirittura consigliare ad alcuno l’emigrazione, per timore di cadere
nella multa, veramente grave, che il disegno di legge chiaramente prescrive. E
non minore esagerazione vi è nell’art. 6 che punisce con 5000 lire di multa e 6
mesi di carcere chiunque a scopo di lucro e senza licenza “consiglia, induce,
invita i cittadini dello Stato ad emigrare”.
Nondimeno io avrei ammesso tutto il
rigore dell’onor. Crispi, ove veramente l’opera degli agenti fosse stata
esiziale. Ma la relazione stessa dichiara che “non per mutazione intrinseca d’indirizzo,
ma per varie cause estrinseche” l’opera degli agenti non riesce quasi di alcun
danno. “Ed anzitutto – dice ancora la relazione – perchè l’America non è più
una incognita, neppure per i contadini, ed ormai l’emigrazione si è incamminata
su strade conosciute e battute; e poi perchè, in seguito alla prescrizione
fatta dal Governo di non rilasciare passaporti agli emigranti, senza la
presentazione del certificato di assicurato imbarco, e mercè i provvedimenti
adottati dai Governi del Brasile e dell’Argentina per dare ricovero e
mantenimento agli emigranti, nei primi giorni dell’arrivo, più non accadano
spedizioni di numerose turbe alle nostre città di mare senza sapere se, quando
e come sarebbero imbarcate per la traversata, e i porti americani non
presentano più lo spettacolo di masse sbarcate alla ventura ed abbandonate a sè
stesse, senza lavoro e senza mezzi di sussistenza”. Così che, dunque, ove fosse
approvata, la legge verrebbe a riparare fatti, che da qualche tempo non si
deplorano più. A che servirebbe, ora, una legge speciale contro le agenzie di
emigrazione, quando esse non meritano di essere combattute?
Proibita, però, o almeno resa
difficile, anche ogni onesta mediazione, le relazioni fra l’armatore e il
contadino, che intende emigrare, diventano più difficili e assai meno agevoli.
E così, senza sembrar tale, il disegno di legge dell’on. Crispi, se diventasse
una legge, riescirebbe a limitare, e a rendere malagevole l’emigrazione.
E se l’on. Crispi, non credendo
esiziale l’opera degli agenti, le crea gravissime difficoltà, è chiaro ch’egli
creda nocevole all’Italia l’emigrazione, e che si debba, senza timore di
sembrare nemico della libertà, ostacolarne, in tutti i modi, lo svolgimento.»
Francesco S. Nitti, L’emigrazione italiana e i suoi avversari. Torino-Napoli:
L. Roux e C. Editori, 1888.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.