viernes, 10 de marzo de 2017

L'emigrazione italiana e i suoi avversari, de Francesco S. Nitti (1888)



«Il disegno di legge sulla emigrazione, presentato alla Camera dei deputati, nella tornata del 15 dicembre dello scorso anno, da S. E. l’on. Crispi, dovrebbe, secondo la relazione ministeriale, essere particolarmente rivolto ad impedire gli abusi degli agenti e delle agenzie di emigrazione.
Nessuno, secondo il progetto dell’on. Crispi, può, senza licenza, “fare operazioni come agente di emigrazione”; la licenza dura un solo anno, e viene rilasciata soltanto a coloro, che, oltre a moltissimi altri requisiti, depositino una cauzione da L. 1000 a L. 3000 di rendita, che possa servire di garanzia (art. 3) per i possibili danni “subiti dall’emigrante per colpa o fatto dell’agente”. Non può l’agente di emigrazione “chiedere agli emigranti, nè accettare da essi alcun compenso, sotto qualsivoglia nome o titolo per la sua mediazione” (art. 4). Gli agenti anche provvisti di licenza ministeriale, non possono, senza una speciale “autorizzazione del Ministero dell’interno” percorrere le provincie, personalmente, o per mezzo di altre persone, incaricate di promuovere arruolamenti. “Potrà il Ministero limitare l’arruolamento, così quanto alle provincie nelle quali possa farsi, come quanto ai paesi pei quali sia destinato” (art. 5). Chiunque senza regolare licenza e, a fine di lucro, “consiglia, induce, eccita i cittadini dello Stato ad emigrare, fornisce e procura imbarco agli emigranti, interviene come mediatore tra gli emigranti e gli armatori, o chi li trasporta, o al porto d’imbarco, o al luogo di destinazione; e in altri modi, personalmente, o per mezzo d’altri, con informazioni verbali o con scritti o stampati si adopera a promuovere l’emigrazione” è punito “coll’arresto da 1 a 6 mesi e colla multa da 500 a 5000 lire” (art. 6). Oltre che alla legge gli agenti devono sottostare per l’esecuzione della..... legge, ed a quelle altre  che il Ministero dell’Interno, al bisogno sarà per dare in relazione alla emigrazione” (art. 8).
Da tutte queste disposizioni risulta assai chiaramente che l’on. Crispi, credendo anch’egli che l’emigrazione sia dannosa, intenda limitarla, rendendo più difficile i rapporti fra l’agente di emigrazione e l’emigrante, e creando alle agenzie una posizione difficile e pericolosa. Se agli agenti è vietato accettare dagli emigranti “alcun compenso sotto qualsivoglia nome o titolo”, non potendo ammettere, fra tanti ostacoli, esercitino il loro mestiere semplicemente per diletto, non era meglio sopprimere le agenzie? Oltre  tutte le onerose condizioni del disegno di legge, gli agenti dovranno anche sottostare al regolamento, e a tutte quelle disposizioni che il Ministero dell’interno crederà dare. Il Ministero ha piena facoltà, adunque, di creare agli agenti quegli ostacoli che crederà, e, naturalmente, di limitare l’emigrazione a suo piacimento. Ma non era meglio, in un brevissimo disegno di legge, dichiarare, come crederà, il numero degli emigranti di ogni provincia? E non che io non abbia fiducia personale nell’on. Crispi. Io non faccio, per nulla, questione di personalità, nè, d’altra parte, si ha l’obbligo di aver fiducia anche nei suoi successori.
Ma quel che è grave, e che mi sembra a dirittura una violazione aperta di ogni sentimento di libertà individuale, è il diritto che l’art. 5 del disegno di legge concede al Ministero dell’interno di limitare l’arruolamento “così quanto alle provincie nelle quali possa farsi, come quanto ai paesi pei quali sia destinato”. Perciò, quando un qualunque ministro dell’interno crederà esagerata la emigrazione di una provincia, potrà facilmente, non concedendo licenze agli agenti, e, vietando gli arruolamenti, sotto qualunque pretesto, arrestarla.
L’art. 7 del disegno di legge punisce coll’ammenda fino a lire 1000 “gli ecclesiastici, i sindaci, i segretari ed i maestri dei Comuni che con esortazioni scritte o verbali promuovono l’emigrazione anche senza fine di lucro”. Il Ministero non ha insomma alcuna fiducia negli uffiziali del Comune: essi non potranno a dirittura consigliare ad alcuno l’emigrazione, per timore di cadere nella multa, veramente grave, che il disegno di legge chiaramente prescrive. E non minore esagerazione vi è nell’art. 6 che punisce con 5000 lire di multa e 6 mesi di carcere chiunque a scopo di lucro e senza licenza “consiglia, induce, invita i cittadini dello Stato ad emigrare”.
Nondimeno io avrei ammesso tutto il rigore dell’onor. Crispi, ove veramente l’opera degli agenti fosse stata esiziale. Ma la relazione stessa dichiara che “non per mutazione intrinseca d’indirizzo, ma per varie cause estrinseche” l’opera degli agenti non riesce quasi di alcun danno. “Ed anzitutto – dice ancora la relazione – perchè l’America non è più una incognita, neppure per i contadini, ed ormai l’emigrazione si è incamminata su strade conosciute e battute; e poi perchè, in seguito alla prescrizione fatta dal Governo di non rilasciare passaporti agli emigranti, senza la presentazione del certificato di assicurato imbarco, e mercè i provvedimenti adottati dai Governi del Brasile e dell’Argentina per dare ricovero e mantenimento agli emigranti, nei primi giorni dell’arrivo, più non accadano spedizioni di numerose turbe alle nostre città di mare senza sapere se, quando e come sarebbero imbarcate per la traversata, e i porti americani non presentano più lo spettacolo di masse sbarcate alla ventura ed abbandonate a sè stesse, senza lavoro e senza mezzi di sussistenza”. Così che, dunque, ove fosse approvata, la legge verrebbe a riparare fatti, che da qualche tempo non si deplorano più. A che servirebbe, ora, una legge speciale contro le agenzie di emigrazione, quando esse non meritano di essere combattute?
Proibita, però, o almeno resa difficile, anche ogni onesta mediazione, le relazioni fra l’armatore e il contadino, che intende emigrare, diventano più difficili e assai meno agevoli. E così, senza sembrar tale, il disegno di legge dell’on. Crispi, se diventasse una legge, riescirebbe a limitare, e a rendere malagevole l’emigrazione.
E se l’on. Crispi, non credendo esiziale l’opera degli agenti, le crea gravissime difficoltà, è chiaro ch’egli creda nocevole all’Italia l’emigrazione, e che si debba, senza timore di sembrare nemico della libertà, ostacolarne, in tutti i modi, lo svolgimento.»



Francesco S. Nitti, L’emigrazione italiana e i suoi avversari. Torino-Napoli: L. Roux e C. Editori, 1888.

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