«Dell’emigrante
Emigrante non è soltanto l’uomo povero
che abbandona la patria, con viaggio gratuito, ma anche colui che pura vendo una
scarsa fortuna e pur essendo riuscito con gravi sacrifizî economici a riunire i
mezzi pel suo trasporto, si allontana per un tempo indeterminato dalla patria
per cercare altrove un lavoro più proficuo, tuttochè non abbia l’idea di
abbandonarla, ma di farvi ritorno quando che sia.
Agli effetti della Legge 31 gennajo
1901 sull’emigrazione, emigrante è il cittadino che si reca in paese posto al
di là del Canale di Suez (escluse le Colonie ed i Protettorati italiani), o in
paese posto al di là dello Stretto di Ghibilterra (escluse le coste della
Spagna, del Portogallo, della Francia, del Belgio, della Danimarca, della
Russia, della Svezia e Norvegia, dell’Inghilterra, dell’Islanda).
Non sono considerati come emigranti gli
italiani che partono spontaneamente e a proprie spese e viaggiano oltre il
Canale di Suez senza superare il numero di cinquanta.
La legge viene incontro all’emigrante
quando è ancora dentro la soglia del paese nativo, col punire coloro che
provocano o favoriscono l’emigrazione d’una o più persone contro le prescrizioni
delle leggi e dei regolamenti; col vietare al vettore ed ai supi rappresentanti
di exxitare pubblicamente ad emigrare, ferma la disposizione dell’art. 416 del
Codice Penale, ossia la pena – inflitta a chiunque, a fine di lucro, induce un
cittadino ad emigrare, ingannandolo o con lo addurre fatti insussistenti o col
dare false notizie – della reclusione da uno a cinque anni e della multa non
inferiore alle lire cinquecento; col punire con la reclusione fino a sei mesi e
colla multa sino a lire mille chiunque con manifesti, circolari o guide
concernenti l’emigrazione, pubblica scientemente notizie o indicazioni false, o
diffonde nel regno notizie o indicazioni di tale natura stampate all’estero;
col prescrivere che le circolari e glu annunzî di qualunque specie fatti da
parte dei vettori, debbono indicare: la stazza lorda e netta dei piroscafi, la
data della partenza, gli scali e la durata dell’intero viaggio di andate; col
punire con ammenda fino a lire mille il vettore che intrometta tra sè e l’emigrante
altri mediatori che non siano i proprî rappresentanti debitamente riconosciuti;
col dare facoltà al Ministero degli Esteri, d’accordo con quello dell’Interno,
di sospendere l’emigrazione verso una determinata regione, per motivi d’ordine
pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli
averi dell’emigrante; col provvedere, nei porti di Genova, Napoli e Palermo e
nelle altre città che fossero determinate per Decreto reale, alla nomina di un
ispettore dell’emigrazione, investito anche della qualità di ufficiale di
pubblica sicurezza, che eserciti le atttribuzioni seguenti: accertarsi che le
navi esibite al trasporto degli emigranti siano idonee al trasporto eseguendo
una visita ad ogni partenza; visitare le navi nazionali o straniere ad ogni
arrivo e partenza con passeggieri: provvedere al ricovero degli emigranti
poveri, sui reclami avanzati dagli emigranti, curando infine che la Legge ed il
Regolamento sull’emigrazione siano esattamente osservati; col provvedere infine
alla istituzione nei principali centri di emigrazione di Comitati mandamentali
o comunali, presieduti dal pretore od in mancanza del giudice conciliatore o
dal sindaco o da chi ne fa le veci, e composto di un parroco, di un medico e di
un rappresentante di società operaje o agricole locali.
A questi Comitati l’emigrante potrà
rivolgersi per avere informazioni circa le formalità da compiersi per ottenere
il rilascio del passaporto e gli altri documenti occorrenti per ottenere l’imbarco;
quali sieno le condizioni generali del paese in cui intendono di emigrare;
quali sieno i mezzi di trasporto, i prezzi dei noli, la durata del viaggio, il
nome dei piroscafi, il porto e la data della partenza; infine quali norme
debbono seguire per far valere i loro reclami contro i vettori.
Negli Stati ove si dirige a preferenza
l’emigrazione italiana, saranno istituiti a cura del Ministero degli Esteri,
anche mediante accordi coi rispettivi governi, uffici di protezione,
informazioe ed avviamento al lavoro.»
Vade-mecum dell’emigrante. Milano: Società Editrice Sonzogno – Biblioteca del
Popolo, 1902.
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