lunes, 24 de septiembre de 2018

L'emigrazione nella legislazione comparata, de Cesare Festa (1904)





«Nell’Argentina vige la legge 19 Ottobre 1876 completata dal Regolamento sullo sbarco degli Immigranti 4 Marzo 1880.
All’art. 5 di detta legge, fra le attribuzioni degli agenti governativi creati per promuovere l’immigrazione dell’Argentina (art. 4) si legge al § 2: “Fare propaganda in favore dell’immigrazione della Repubblica Argentina, facendo conoscere l sue condizioni fisiche, politiche e social, i suoi rami principali d’industria, il suo sistema coloniale, i vantaggi offerti all’immigrante laborioso, il prezzo dei terreni, le facilitazioni per acquistarli, la misura delle mercedi, il prezzo degli articoli di consumo e quello del prodotto delle colonie, e tutti quegli altri dati che rispondono ai fini di questa legge; fornire gratuitamente a tutti gli immigranti le informazioni che questi chiedessero sulla Repubblica Argentina.”
E tutto ciò sotto la direzione del Dipartimento generale d’immigrazione creato sotto l’immediata dipendenza del ministero dell’Interno (art. 1), il quale dipartimento, appunto, oltre alla corrispondenza attiva e diretta cogli Agenti d’Immigrazione ecc. (§ 1°) deve proteggere l’immigrazione che sia onorevole e laboriosa, e consigliare misure per contenere quella che fosse viziosa ed inutile.
“Fare contratti per trasporto di immigranti, con una o più compagnie di Navigazione, assoggettando i contratti all’approvazione del potere esecutivo;
“Provvedere al collocamento degli immigranti coll’intermedio degli uffici appositi;
Impiegare tutti i mezzi posti a sua disposizione per favorire e facilitare l’invio degli immigranti nell’interno del paese;
“Dirigere l’immigrazione ai punti che dal potere esecutivo, d’accordo con l’Ufficio delle Terre e Colonie, saranno designati per essere colonizzati.”
Di più; “Commissioni d’immigrazione” dipendenti dal Dipartimento centrale (art. 6) debbono per l’art. 8:
1. “Ricevere, alloggiare, collocare e trasportare gli immigranti da un punto ad un altro soggetto alla loro giurisdizione.”
2. “Fare una propaganda attiva in favore della immigrazione nei rispettivi territorio, dimostrando la natura delle industrie sorte o suscettibili di sorgere in essi, la misura ed i salari, la bontà del clima e i vantaggi che essi territorio offrono.”
3. “Promuovere nelle rispettive località, la formazione d’associazioni particolari per favorire il collocamento degli immigranti”.
4. “Ottenere dalle autorità di provincia, dai municipio e dai particolari, sussidi in terre, danari ed oggetti di valre per impiegare a pro’ degli immigranti; ecc.”
Oltre di ciò la legge sopra citata contiene negli articoli seguenti altre disposizioni a favore degli immigranti che meritano di essere integralmente ricordate:
1. Essere alloggiato e mantenuto a spese della Nazione durante il tempo fissato negli art. 45, 46 e 47.
2. Essere occupato nel lavoro od industria esistente nel paese, alla quale preferisca dedicarsi.
3. Essere trasferito, a spese dello Stato, al luogo della Repubblica, ove intenda fissare il suo domicilio.
4. Introdurre, liberi da ogni diritto, le suppellettili, i vestiti, gli strumenti agricoli, le ferramenta, i prodotti dell’arte od ufficio che esercita ed un’arma da caccia, se inmigrante adulto, fino alla concorrenza del valore fissato dal potere esecutivo.
Art. 15. – “Le disposizioni dell’articolo precedente sono estensibili, in quanto sono applicabili alle done ed ai figli degli immigranti, purchè comprovino la loro moralità e le attitudini industriali, ove siano adulti.”
Art. 16. – “La buona condotta e le attitudini industriali dell’immigrante potranno attestarsi con certificati dei Consoli o degli agenti di immigrazione della Repubblica all’estero, o con certificati delle autorità del domicilio dell’immigrante, legalizzati dai suddetti consoli ed agenti d’immigrazione della Repubblica.”
Art. 45. – “Gli immigranti avranno diritto ad essere alloggiati e mantenuti convenientemente a spese della Nazione, durante i cinque giornisusseguenti allo sbarco.” […]
Art. 46. – “In caso di grave infermità che renda impossibile il cambiamento di domicilio, sopo superati cinque giorni, le spese susseguenti d’alloggio e mantenimento continueranno ad essere a carico dello Stato, durante tutto il periodo della malattia.”
“Fuori di questo caso, la permanenza degli immigranti nello stabilimento per più di cinque giorni, sarà a loro spese, dovendosi pagare una mezza piastra forte (L. 2,40) al giorno per ciascuna persona maggiore di 8 anni; e 25 centavos (L. 1.15) per ciascun bimbo minore di detta età.”
Art. 47. – “Si eccettuano dal disposto dell’articolo precedente, gli immigranti contrattati dalla Nazione per le colonie, i quali avranno diritto all’alloggio ed al vitto sino a tantoche saranno inviati alla loro destinazione.”»

Avv. Cesare Festa. L’emigrazione nella legislazione comparata. Castrocaro: Tipografia Moderna, 1904.

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